Troppi casi Covid a Modugno, chiudono i parchi cittadini
Nuova ordinanza firmata dal sindaco, decorrenza immediata fino al 6 aprile
lunedì 15 marzo 2021
12.40
L'aumento dei casi Covid a Modugno preoccupa. Per questo motivo questa mattina si è riunito il Coc, per valutare ulteriori provvedimenti e restrizioni da adottare in merito all'emergenza Covid.
Firmata dal sindaco una nuova ordinanza con decorrenza immediata, valida fino al 6 aprile 2021, che si aggiunge ai divieti previsti dal D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e del DECRETO LEGGE 13 marzo 2021, n. 30.
L'ordinanza prevede:
Firmata dal sindaco una nuova ordinanza con decorrenza immediata, valida fino al 6 aprile 2021, che si aggiunge ai divieti previsti dal D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e del DECRETO LEGGE 13 marzo 2021, n. 30.
L'ordinanza prevede:
- chiusura di tutti i parchi cittadini e della villa comunale in piazza Garibaldi, fatta eccezione per i soggetti affetti da autismo, disturbo da deficit di attenzione/iperattività, disabilità intellettiva grave;
- divieto di stazionamento all'aperto, presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, se non si è in solitudine o non si è in compagnia di persone che fanno parte del proprio nucleo familiare o convivente, se non per usufruire di servizi essenziali;
- divieto di consumazione di alimenti e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
- divieto di asporto di alimenti e bevande dalle ore 18.00 per tutte le attività di ristorazione comprese nel Codice ATECO 56 (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, food-truck, ecc.) e per tutte le attività di commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati comprese nel Codice ATECO 47.25;
- chiusura anticipata dei distributori automatici H24 di alimenti e bevande a decorrere dalle ore 18.00 fino alle 5.00;
- chiusura anticipata alle ore 19.30 di tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio, aventi titolo all'esercizio in zona rossa così come elencate nell'allegato 23 del DPCM 02/03/2021, fatta eccezione per farmacie, parafarmacie e attività di vendita di combustibili per uso domestico e carburanti per autotrazione, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, ancorché ricompresi nei centri commerciali, e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'art 26 co. 2 DPCM 02/03/2021, nonché delle attività inerenti i servizi alla persona, così come elencate nell'allegato 24 del DPCM 02/03/2021. Resta consentita la possibilità di effettuare orario continuato fino al predetto orario di chiusura;
- sospensione del mercato settimanale non alimentare;
- divieto di commercio in forma itinerante di generi alimentari e non alimentari su tutte le aree pubbliche;
- divieto di commercio su aree pubbliche con concessione giornaliera di posteggio (cosiddetti "spuntisti").